Le procedure di mediazione che hanno ad oggetto il trasferimento o la costituzione di proprietà necessitano dell'intervento del Notaio ai fini della pubblicità immobiliare.
Il Notaio che interviene ad autenticare l’accordo raggiunto in mediazione dovrà pertanto svolgere tutte le attività ed applicare tutte le norme sia di natura formale che sostanziale, che è tenuto ad osservare nell’esercizio delle sue funzioni.
Il ricorso alla mediazione, proprio perché tendente a ridurre il contenzioso pendente nelle aule giudiziarie ed a definire in termini più brevi le controversie, è incentivato anche da uno specifico regime fiscale agevolato. Infatti “tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al processo di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”.
L’esenzione dall’imposta di registro opera però entro il limite di valore di 50.000,00 euro, mentre l’imposta è dovuta per la parte eccedente. Tale regime di favore trova applicazione anche per i verbali recanti trasferimenti di immobili o trasferimenti o costituzione di diritti reali immobiliari, ossia quelli che devono essere autenticati dal notaio. Il beneficio fiscale è esteso anche alle imposte ipotecarie e catastali.