L'INTERVENTO DEL NOTAIO IN MEDIAZIONE

E LE CONSEGUENTI AGEVOLAZIONI FISCALI

NEI TRASFERIMENTI O NELLE COSTITUZIONI DI DIRITTI REALI

     Le procedure di mediazione che hanno ad oggetto  il trasferimento o la costituzione di proprietà necessitano dell'intervento del Notaio ai fini della pubblicità immobiliare.

     Il Notaio che interviene ad autenticare l’accordo raggiunto in mediazione  dovrà pertanto svolgere tutte le attività ed applicare tutte le norme sia di natura formale che sostanziale, che è tenuto ad osservare nell’esercizio delle sue funzioni.

     Il ricorso alla mediazione, proprio perché tendente a ridurre il contenzioso pendente nelle aule giudiziarie ed a definire in termini più brevi le controversie, è incentivato anche da uno specifico regime fiscale agevolato. Infatti “tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al processo di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”.

     L’esenzione dall’imposta di registro opera però entro il limite di valore di 50.000,00 euro, mentre l’imposta è dovuta per la parte eccedente. Tale regime di favore trova applicazione anche per i verbali recanti trasferimenti di immobili o trasferimenti o costituzione di diritti reali immobiliari, ossia quelli che devono essere autenticati dal notaio. Il beneficio fiscale è esteso anche alle imposte ipotecarie e catastali.




FAQ

  • Per accertare l'usucapione cosa devo fare?

        Sino al 2013 l’unica strada da percorrere era quella del ricorso in Tribunale e il bene oggetto dell’usucapione poteva essere trascritto in Conservatoria solo a seguito di una Sentenza. 

        Dal Settembre 2013, invece, si può trascrivere in Conservatoria anche il verbale di mediazione che accerta l’usucapione, realizzato presso un Organismo di Mediazione iscritto al registro del Ministero di Giustizia.

  • Per accertare l’usucapione in mediazione è necessaria l’assistenza dell’avvocato?

       Sì, la presenza dell’avvocato è necessaria, come previsto dalla legge (art. 5, co. 1 – bis e art. 8, co. 1, D.lgs 28/2010) per tutti i casi di mediazione obbligatoria. Peraltro, il ruolo dell’avvocato è fondamentale, in quanto chiamato ad attestare e certificare la conformità dell’accordo raggiunto dalle parti alle norme imperative e all’ordine pubblico.

  • Devo procedere alla divisione immobiliare di beni caduti in successione ereditaria. Cosa devo fare?

        In tutti i casi di controversie sulle divisioni immobiliari nonchè sulle successioni ereditarie è necessario ricorrere alla mediazione prima di un eventuale futuro giudizio. 


  • Perché è vantaggioso ricorrere alla mediazione?

         Il procedimento di mediazione  rispetto al tradizionale ricorso al Tribunale, ha degli indubbi vantaggi:

    • Tempi: un procedimento di mediazione dura al massimo 3 mesi, mentre un giudizio in Tribunale dura una media di 545 giorni

    • Vantaggi fiscali: il verbale di mediazione è esente dall’imposta di Registro fino a € 50.000, 00 (in pratica si acquista la proprietà senza quasi pagare imposte)

    • Costi: i costi pagati all’Organismo di Mediazione danno diritto ad un credito d’imposta fino a € 500,00.





VI FORNIAMO UNO SCHEMA ESEMPLIFICATIVO PER MEGLIO COMPRENDERE I VANTAGGI FISCALI DELLA MEDIAZIONE

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